Cassa integrazione guadagni ordinaria per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni

Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, con Decreto Legge (n. 98 del 28/07/2023 in vigore dal 29/07/2023) sono state introdotte disposizioni a favore delle imprese:


• industriali e artigiane dell’edilizia e affini,
• industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo,
• artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Tali imprese, infatti, qualora sospendano o riducano l’attività lavorativa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 con ricorso alla Cassa integrazione guadagni ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili, non sono tenute al pagamento del contributo addizionale. Inoltre, tali periodi sono esclusi dal computo delle 52 settimane di cassa integrazione guadagni ordinaria utilizzabili in un biennio mobile