Istruzioni operative Fringe benefit 2023

Arrivano dall’Agenzia delle Entrate i tanto attesi chiarimenti sulle modalità applicative del nuovo limite di 3.000 euro per i fringe benefit, previsto dalla legge di conversione del decreto Lavoro. La circolare n. 23/E del 1° agosto, oltre a ricordare che l’innalzamento del limite vale solo per il periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, chiarisce che il beneficio spetta sia ai titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L’applicazione della misura agevolativa è subordinata alla dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Quali sono le altre indicazioni operative?

Il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023 convertito in l. n. 85/2023) ha previsto l’innalzamento del limite di esenzione di beni e servizi dagli ordinari 258,23 annui a 3.000 euro per il solo anno 2023 ma solo per i lavoratori con figli a carico ai sensi dell’art. 12 TUIR.

Con la circolare n. 23/E del 1° agosto, tanto attesa tra gli addetti ai lavoratori e che pertanto dà il via alla misura agevolata, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni e chiarimenti operativi.

Quali sono i requisiti oggettivi, soggettivi e le modalità operative?

La norma

L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’art. 40 del decreto Lavoro ha previsto, per il solo periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit previsti dall’art. 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR.

Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale potranno riguardare anche utenze relative o intestate al coniuge o ai familiari di cui all’art. 12 TUIR.

Limite di esenzione sia dall’imposta ordinaria che da quella sostitutiva sui premi di risultato

In merito al beneficio fiscale dell’esenzione, nell’ipotesi di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi chiarisce che al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 40, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, non concorrono nel limite di 3.000 euro non solo alla formazione del reddito da lavoro dipendente assoggettato a imposta ordinaria ma neanche al raggiungimento del limite di reddito ammesso a imposta sostitutiva all’IRPEF e alle addizionali comunali e regionali prevista per i premi di risultato.

Si ricorda, infatti, che il limite del premio detassato fino a 3.000 euro annui previsto sui premi di risultato può essere oggetto di completa detassazione e decontribuzione per il lavoratore solo qualora l’opzione della conversione in beni e servizi di welfare sia da lui effettuata e che tale opzione sia prevista dai contratti aziendali o territoriali.

Ambito soggettivo

In analogia con quanto già previsto per l’anno 2022, viene confermato che il beneficio spetta sia ai titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Si ribadisce inoltre, come già chiarito con la circolare n. 35/E del 2022, che i fringe benefit di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam, senza pertanto rispettare il criterio della generalità dei dipendenti o categorie omogenee caratterizzanti la disciplina del welfare aziendale.

Per quanto riguarda il requisito essenziale di avere i figli fiscalmente a carico, l’Agenzia ricorda e precisa che:

  • l’art. 12, co. 2, del TUIR stabilisce che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 2.840,51 euro (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili).
  • – per i figli di età non superiore a 24 anni, tale limite di reddito è elevato a 4.000 euro;
  • – in base al principio dell’unitarietà del periodo d’imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno e pertanto, trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, sarò necessario verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023.

Uno dei dubbi che si erano posti in sede di prima lettura riguardava la spettanza del beneficio pieno fino a 3.000 euro in caso di entrambi i genitori con figli fiscalmente.

Con la circolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’agevolazione:

– spetta in misura intera (3.000 euro) per ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi;

– spetta nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale (AUU);

– qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato (ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. c), del TUIR), l’agevolazione spetta a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore in quanto la norma dispone che, per beneficiare dell’esenzione, i figli debbano trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, del TUIR e non che il genitore fruisca della relativa detrazione.

In altri termini, con specifico riferimento alla possibilità di godere del beneficio in misura piena da parte di entrambi i genitori lavoratori dipendenti, il testo normativo non pone limiti specifici, sempreché i figli possano essere considerati fiscalmente a carico di entrambi.

Misura applicabile ai lavoratori senza figli a carico

L’Agenzia ricorda che il secondo comma dell’art. 40 precisa che per i lavoratori con figli non a carico continuerà a trovare applicazione l’ordinario regime di esenzione previsto dall’art. 51, co. 3, del TUIR, ovvero quello di 258,23 euro annui e che in tale soglia non potranno rientrare i rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas, per i quali resta applicabile, per tali lavoratori, il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile di lavoro dipendente

Modalità applicativa

Per quanto riguarda le modalità applicative, l’Agenzia chiarisce che:

– l’applicazione della misura agevolativa è subordinata alla dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico.

– nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore dipendente, l’agevolazione non è applicabile;

– la dichiarazione, non essendo prevista forma specifica, può essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore, fermo restando l’onere da parte del datore di lavoro di conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti;

– i lavoratori per i quali dovesse venir meno in corso d’anno il presupposto del figlio a carico, sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d’imposta: in tale ipotesi, il datore di lavoro procederà al recupero del beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.

Per quanto riguarda l’obbligo di informativa alle RSU qualora costituite, l’Agenzia delle Entrate precisa che in presenza della rappresentanza sindacale il beneficio può essere riconosciuto dopo aver fatto l’informativa, fermo restando che il beneficio può essere riconosciuto anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d’imposta.

Compatibilità buono benzina

In analogia con quanto già previsto per l’anno 2022, anche il regime per l’anno 2023 rappresenta un’agevolazione ulteriore e autonoma rispetto al bonus carburante previsto dal D.L. n. 5/2023 (conv. con modifiche l. n. 23/2023): conseguentemente per l’anno 2023 sarà possibile erogare un valore fino a 200 euro con uno o più buoni benzina e prevedere un innalzamento fino a euro 3.000 per l’insieme degli altri beni e servizi nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, fermo restando il rispetto del requisito soggettivo dei figli fiscalmente a carico.