Contratti a termine e somministrazione: 3 novità per i datori di lavoro

Acausalità del rinnovo di contratto a tempo determinato se il termine complessivo non eccede i 12 mesi, assimilandolo così alla disciplina della proroga. Novità per i criteri di calcolo dei 12 mesi che fanno insorgere l’obbligo di indicare la causale in caso di proroga o rinnovo. Previsione, in relazione al numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, che il limite quantitativo percentuale del 20% non si applichi ai lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato. Sono i principali interventi previsti dalla legge di conversione del decreto Lavoro. Non varia, invece, la durata complessiva dei rapporti a termine, pari a 24 mesi.

In sede di conversione in legge del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito con modificazioni in L. n. 85/2023) sono state introdotte importanti novità, ulteriori rispetto alla modifica delle causali, che hanno abrogato quelle introdotte dal decreto Dignità.

La nuova norma introduce pertanto tre novità che interessano i contratti a termine, anche in somministrazione, atteso il richiamo normativo dell’art. 34, comma 2, primo periodo del 

D.Lgs. n. 81/2015.

Acausalità del contratto a termine

Con la legge di conversione del decreto Lavoro, viene prevista l’acausalità del rinnovo di contratto a tempo determinato se il termine complessivo non eccede i 12 mesi, assimilandolo alla disciplina in tal senso della proroga.

E’ bene sempre ricordare che il rinnovo si differenzia dalla proroga. Il primo interviene dopo la scadenza del precedente contratto, la proroga interviene quando ancora il precedente contratto non è scaduto.

Quindi con la modifica introdotta, il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle causali di cui all’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015.

Non viene variata dalla norma la durata complessiva dei rapporti a termine di 24 mesi, ovvero la diversa durata prevista dalla contrattazione collettiva.

Nessuna modifica è stata altresì introdotta circa il contributo addizionale dello 0,5% a carico del datore di lavoro dovuto in occasione di ciascun rinnovo del contratto a termine così come previsto dall’art. 2, comma 28, della Legge n. 92/2012 e s.m.i..

Criteri di calcolo dei 12 mesi

La seconda ed importante novità riguarda i criteri di calcolo dei 12 mesi che fanno insorgere l’obbligo di indicare la causale in caso di proroga o rinnovo. La legge di conversione fissa, a tale riguardo, una regola transitoria che avrà un grande impatto: ai fini del computo dei 12 mesi che determinano l’insorgenza dell’obbligo di indicare la causale, vanno considerati i soli contratti stipulati dal momento di entrata in vigore del 

D.L n. 48/2023. Pertanto, per tutti i rapporti a termine (anche a scopo di somministrazione) il calcolo della soglia dei 12 mesi deve considerare solo i periodi di lavoro intervenuti dal 5 maggio 2023.

La norma introduce, quindi, un azzeramento del contatore, considerato che, a decorrere dal 5 maggio 2023, possono essere stipulati nuovi contratti a termine o può esserne disposta la proroga senza considerare, al fine del raggiungimento dei 12 mesi e della conseguente necessità di inserire una causale, la durata dei rapporti a termine sottoscritti prima di tale data.

Questo vale solo per il limite dei 12 mesi e non – per quanto sopra detto- per quello relativo alla durata complessiva di 24 mesi (o diversa previsione prevista dalla contrattazione collettiva), in ordine al quale continuano a computarsi anche i periodi lavorati in forza di contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto Lavoro.

Lavoratori in somministrazione

In relazione al numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, si prevede che il limite quantitativo percentuale del 20% non si applichi ai lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato.

È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori in mobilità di cui all’art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Con tale modifica si estende anche alla somministrazione a tempo indeterminato quanto già previsto per la somministrazione a tempo determinato, armonizzando la disciplina che deroga all’applicazione del limite percentuale di utilizzo nel caso di somministrazione all’utilizzatore di specifiche categorie di lavoratori.