CIGO per caldo intenso: criteri per la valutazione della temperatura percepita

In riferimento alle richieste di integrazione salariale per “eventi meteo” dovute alle temperature elevate, l’INPS nel messaggio n. 2729 del 2023 fornisce alcune indicazioni riguardo le modalità di valutazione delle istanze con riferimento alle temperature percepite. La fattispecie può interessare sia le lavorazioni svolte all’aperto che quelle che si svolgono al chiuso.

L’INPS, con il messaggio n. 2729 del 20 luglio 2023, torna ad intervenire in relazione al riconoscimento del trattamento di integrazione salariale a seguito dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale.

In caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate, il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” è invocabile dal datore di lavoro laddove le suddette temperature risultino superiori a 35° centigrade, non soltanto come temperature effettiva ma anche se “percepita”.

Infatti, nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

Anche temperature inferiori ai 35 gradi possono, quindi, essere idonee a dare titolo al trattamento di integrazione salariale, se le relative attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

La valutazione non deve fare riferimento solo al gradiente termico ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori.

La medesima considerazione deve essere svolta anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese Agricole.

Il trattamento di integrazione salariale è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione/riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause non siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori.

Conseguentemente, anche nel caso in cui le sospensioni/riduzioni siano disposte dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro, è possibile valutare positivamente la richiesta di ricorso al trattamento di integrazione salariale.