Fringe benefit

Il D.L. n. 48/2023, convertito, con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 ha introdotto importanti novità in materia di agevolazioni per il lavoratore dipendente con figli a carico.

Solo ed esclusivamente per quest’ultimi, ai sensi dell’art. 40 del Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. Decreto Lavoro) la soglia di esenzione dei fringe benefit ordinariamente imponibili è elevata da 258,23 a 3.000 euro. 

LAVORATORI DIPENDENTI CON FIGLI A CARICO

Sotto il profilo soggettivo la misura di favore è circoscritta ai lavoratori dipendenti “con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, del TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche”.

Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione rilevano tutti i figli che siano fiscalmente a carico ossia con un reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili) nel periodo di imposta inferiori a:

  • 4.000 euro, figli di età inferiore a ventiquattro anni 
  • 2.840,51 euro, figli con più di ventiquattro anni