Lavoro agile: novità per alcune categorie di lavoratori

La Legge di conversione del Decreto Lavoro ha esteso sino al 30 settembre 2023 il diritto a svolgere l’attività lavorativa in modalità agile a favore dei lavoratori cd. “fragili” (affetti dalle patologie individuate dal Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2022), dipendenti del settore privato e pubblico, anche attraverso l’adibizione a una diversa mansione appartenente alla medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna riduzione della retribuzione.


È stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023 il diritto a svolgere l’attività lavorativa in modalità agile a favore:
• dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore;
• dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale.


Nelle ultime due ipotesi il lavoro agile può essere svolto anche utilizzando strumenti informatici del dipendente, qualora non siano forniti dal datore di lavoro. Le relative comunicazioni dovranno essere trasmesse mediante la compilazione dei template aggiornati seguendo la procedura ordinaria sull’applicativo disponibile al sito del Ministero del Lavoro, denominato “Lavoro Agile”.