Assunzioni giovani under 30: al via l’incentivo per i datori di lavoro

Si applicano dal 1° giugno 2023 le misure che disciplinano il nuovo incentivo, introdotto dal decreto Lavoro, spettante ai datori di lavoro che assumono giovani di età inferiore a 30 anni che non studiano e non lavorano (NEET). Si tratta di un vero e proprio rimborso, operabile con il meccanismo della compensazione in denuncia contributiva, della retribuzione sostenuta per i primi 12 mesi del rapporto di lavoro. Il beneficio è, inoltre, cumulabile con lo sgravio giovani triennale parziale strutturale, lo sgravio giovani totale della durata di tre o quattro anni, nonché con la decontribuzione Sud. L’assunzione deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2023. Qual è la procedura per la fruizione dell’incentivo?
La nuova misura incentivante le assunzioni stabili di giovani, come prevista dal decreto Lavoro, consiste in un vero e proprio rimborso delle spese sostenute a titolo di retribuzione dal datore di lavoro che assume o stabilizza un rapporto a termine, anche a scopo di somministrazione o con contratto di apprendistato professionalizzante (art. 27, D.L. n. 48/2023).
È prevista l’adozione di un apposito decreto dell’ANPAL con cui l’agenzia provvede alla ripartizione regionale delle risorse che costituisce limite di spesa.
Sono da ritenersi esclusi dall’applicabilità dell’incentivo i rapporti di lavoro domestico e il contratto di lavoro intermittente.
Durata dell’agevolazione
L’incentivo è riconosciuto per un periodo di 12 mesi e nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, in relazione alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023.
I giovani da assumere devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) trenta anni di età non compiuti;
b) non impiegati nè inseriti in corsi di studi o di formazione (condizione di NEET);
c) registrazione al programma Garanzia giovani, attuativo in Italia del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
Cumulabilità con gli sgravi contributivi
Il beneficio è cumulabile con:

  • lo sgravio giovani triennale parziale strutturale (art. 1, comma 114, secondo periodo, della legge n. 205/2017);
  • lo sgravio giovani totale della durata di tre o quattro anni (art. 1, comma 297, della legge n. 197/2022), di applicazione transitoria.
  • altre agevolazioni contributive (es. decontribuzione Sud).

N.B. In caso di cumulo, il nuovo incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.
Permangono alcuni dubbi interpretativi rispetto ai quali è necessario che diano risposta i prossimi interventi di prassi. In particolare, a parere di chi scrive, in caso di applicazione dell’incentivo per intero, dunque in esclusione del cumulo con gli sgravi contributivi, sarà comunque possibile applicare eventuali agevolazioni contributive compatibili con il tipo di assunzione per i periodi residui al termine dei 12 mesi di incentivo (es. decontribuzione Sud).
Appare, inoltre, presumibile, ritenere che la contribuzione INPS, per il periodo di applicazione dell’incentivo, dovrà essere versata sulla retribuzione al netto dell’incentivo retributivo o sulla retribuzione intera.
Esempio di calcolo
Assunzione a tempo indeterminato di un giovane under 30 al primo impiego stabile CCNL metalmeccanico artigianato – liv. 3
Retribuzione mensile: 1.476,25 euro.
Contribuzione INPS: 404 euro.
Applicando il nuovo incentivo ex decreto Lavoro in misura intera per 12 mesi, la retribuzione si riduce a 1.476,25 – (1.476,25*60%) = 591 euro e, conseguentemente, la contribuzione INPS scende a 113 euro, mentre quella INAIL scende a 38 euro.
Nei restanti periodi, fino al 31 dicembre 2029 previa autorizzazione UE, il datore di lavoro può applicare la decontribuzione Sud sulla contribuzione dovuta a INPS nella misura ordinaria: 30% fino a tutto il 2025, 20% per 2026 e 2027, 10% per 2028 e 2029.

Da Ipsoa