Fruizione di riposi per padre lavoratore se la moglie è lavoratrice autonoma

L’Inps, con circolare n. 140 del 18 novembre 2019, ha offerto istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40, D.Lgs. 151/2001, nel caso di padre lavoratore dipendente anche durante il teorico periodo di trattamento economico di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma.

In caso di madre lavoratrice autonoma, il padre lavoratore dipendente può fruire dei suddetti riposi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma. Sono, pertanto, da intendersi superate le indicazioni fornite al punto 2), 4° capoverso, della circolare n. 8/2003. Permangono, invece, le seguenti indicazioni fornite nella citata circolare n. 8/2003 in materia di incompatibilità:

  • il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale;
  • il padre lavoratore dipendente non ha diritto alle ore che l’articolo 41, D.Lgs. 151/2001, riconosce al padre, in caso di parto plurimo, come “aggiuntive” rispetto alle ore previste dall’articolo 39 del medesimo decreto legislativo (vale a dire quelle fruibili dalla madre), per l’evidente impossibilità di “aggiungere” ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri.