La Suprema Corte ha pubblicato una sentenza con la quale stabilisce che l’IVA sulla tassa dei rifiuti non deve essere pagata.
LO SCORSO 9 MARZO, la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza n° 3756, stabilendo che l’IVA sulla tassa dei rifiuti non deve essere pagata, in quanto trattasi di entrata tributaria e non di corrispettivo di servizio reso, e quindi sarà possibile chiedere il rimborso di quella versata iniquamente.
FINALMENTE DOPO anni è stata fatta chiarezza su un qualcosa di poco chiaro che interessa sia privati che aziende nei Comuni che sono passati dalla Tarsu alla Tia, tassata al 10%. Naturalmente sono state istantanee le richieste di rimborso.
SE LA TASSA sui rifiuti, comprensiva di IVA, è stata gestita direttamente dal Comune di residenza è a questo che bisogna far richiesta di rimborso, altrimenti, bisognerà scaricare il modulo per la richiesta e richiedere il rimborso al gestore del servizio.
IL MODULO IRT, Istanza di Rimborso, è reperibile sul sito ufficiale dei Contribuenti tenendo conto che il rimborso sarà certo solo per chi ha pagato la “Tia1”. Nei comuni in cui è stata mantenuta la Tarsu infatti l’IVAnon è mai stata applicata, e nel caso di Tia2 la situazione non è stata definita, quindi, si potrebbe non ottenere il rimborso.
DA STIME effettuate, per le famiglie il rimborso sarà di 520 euro mentre per le imprese il rimborso supererà sicuramente i 4000 euro.
