Domenica 12 febbraio e lunedì 13 febbraio 2023 si svolgeranno in Lombardia e nel Lazio le operazioni di voto per il rinnovo del Presidente e del Consiglio Regionale.
Le operazioni preparatorie di costituzione del seggio elettorale si svolgeranno a partire dalle ore 16:00 di sabato 11 febbraio 2023.
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 12 febbraio e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 13 febbraio.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione.
Fra i lavoratori che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali e che hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni sono compresi, oltre al presidente, segretario e scrutatori, anche i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati.
Le giornate non lavorative o festive devono essere compensate con altrettante quote della normale retribuzione (pari cioè ad una giornata di retribuzione) o in alternativa con giornate di riposo compensativo.
Le giornate lavorative devono essere retribuite con la normale retribuzione: non devono, quindi, essere né recuperate con altrettante giornate di permesso né compensate con quote retributive giornaliere in aggiunta alla normale retribuzione.
Non deve, inoltre, essere riconosciuto, in assenza di specifiche disposizioni di legge, alcun compenso per lavoro straordinario, notturno e festivo, in relazione all’attività svolta presso il seggio.
I lavoratori interessati sono tenuti a produrre, oltre alla copia del certificato di chiamata al seggio, anche l’attestato, firmato dal presidente, con l’indicazione delle giornate di presenza al seggio e dell’orario di chiusura. Per i lavoratori che assolvono l’incarico di presidente, la certificazione potrà essere vistata dal vice-presidente.
Ai lavoratori che debbono votare in comuni diversi da quello in cui prestano la loro opera, le imprese, ai fini di consentire l’esercizio del voto, prenderanno in considerazione le richieste di permesso che siano avanzate allo scopo predetto, naturalmente nei limiti del tempo strettamente necessario per esercitare il diritto di voto. Fermo restando che per i permessi di cui trattasi nessun particolare trattamento retributivo è contrattualmente dovuto, le imprese potranno esaminare le eventuali richieste che siano avanzate dagli interessati per l’imputazione in conto ferie dei permessi concessi al riguardo, ovvero per il recupero delle ore di lavoro così perdute.
Permessi elettorali e cassa integrazione Confindustria ha fornito alcuni chiarimenti sulla questione relativa alla coincidenza tra l’intervento della cassa integrazione guadagni e la richiesta di “permessi” per svolgere le operazioni elettorali.
La norma di legge (art. 119 del TU del 1957, come modificato dall’art. 11 della L. n. 53 del 1990), prevede che, in occasione delle consultazioni elettorali, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
La norma precisa, altresì, che i giorni di assenza dal lavoro, compresi nel periodo, vanno considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Inoltre, il legislatore (con Legge n. 69 del 1992, articolo 1,comma 1) ha chiarito che, per i lavoratori con diritto ad assentarsi dal lavoro per l’adempimento delle funzioni elettorali, è altresì riconosciuto il diritto a percepire specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile ovvero a fruire di riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
Entrambe le previsioni relative ai trattamenti economici dovuti al lavoratore, così come lo stesso diritto ad assentarsi, presuppongono che il rapporto di lavoro sia in essere e le obbligazioni contrattuali siano dovute e non risultino sospese.
Queste condizioni, appunto, non si realizzano quando al lavoratore sia già stata comunicata, secondo le prassi e con le modalità aziendalmente in uso, la sospensione dal rapporto di lavoro per effetto dell’intervento della cassa integrazione guadagni.
Pertanto, secondo Confindustria, qualora la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia già stata programmata e preventivamente comunicata ai lavoratori, il datore di lavoro non deve corrispondere alcun compenso né per le giornate non lavorative e festive né per quelle che sarebbero state lavorative.
Infine, Confindustria ha chiarito che, per il periodo relativo alle operazioni elettorali, il lavoratore avrà diritto a percepire i trattamenti di cassa integrazione guadagni poiché l’attività prestata presso i seggi elettorali non viene dall’Inps equiparata al lavoro.
