CIGS imprese in crisi

Con la finanziaria 2023 viene prorogato per l’anno 2023 il trattamento di sostegno del reddito di cui all’art. 44 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109 (Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi), convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, per un massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi.

Non è invece prorogata per gli anni 2022 e 2023 la disposizione di cui all’art. 43-bis del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130 relativo alle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria e relativamente all’esonero del pagamento:
a. delle quote di accantonamento del TFR, relative alla retribuzione persa a seguito della
riduzione oraria o sospensione dal lavoro;
b. dal pagamento del contributo previsto in caso di licenziamento (c.d. ticket NASpI ai sensi dell’art. 2, comma 31, Legge n. 92/2012).

Rimando alla circolare INPS 4 del 16.01.2023