Per i periodi di congedo parentale di cui all’art- 32 del D.Lgs. n. 151/2001, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per 3 mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione.
I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 % della retribuzione.
La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del Testo unico di cui al D.Lgs. n. 151/ 2001 successivamente al 31 dicembre 2022.
In particolare, le nuove previsioni si applicano con riferimento:
• alle lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità obbligatorio (Capo III D.Lgs. n. 151/2001) successivamente al 31 dicembre 2022.
• ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di paternità (Capo IV del Testo unico di cui al D.Lgs. n. 151/2001) successivamente al 31 dicembre 2022.
Cfr. Circolare INPS del 16 gennaio 2023, n. 4
