Pubblicato, in GU n. 296/2022 il D.M. Politiche agricole, alimentari e forestali del 21 ottobre 2022 contenente i limiti, i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di contributi alle imprese che sottoscrivono contratti di apprendistato con giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.
Contributo in conto corrente non superiore al 70% delle spese relative alla remunerazione lorda e a 30mila euro per singola impresa per il 2023.
I contributi sono concessi nell’ambito del Regolamento UE de minimis.
Requisito del giovane: aver conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore presso un Istituto professionale di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (Ipseoa) da non oltre 5 anni e non deve aver compiuto, alla data di sottoscrizione del contratto di apprendistato, i 30anni di età.
Requisiti azienda e adempimenti:
Codici ATECO 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione): essere regolarmente iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni o, in alternativa, devono aver acquistato – nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del Decreto
– prodotti certificati Dop, Igp, Sqnpi, Sqnz e prodotti biologici per almeno il 25% del
totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
Codici ATECO 56.10.30 (Gelaterie e pasticcerie) e 10.71.20 (Produzione di pasticceria fresca), la percentuale si riduce al 5%.
Attestazione possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 5 del D.M. mediante autocertificazione.
Termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, con un apposito provvedimento del Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del Ministero.
La richiesta di erogazione del contributo dovrà invece essere trasmessa dall’impresa al Ministero entro i 30 giorni successivi alla data prevista come termine finale del contratto di apprendistato.
Possibile anticipo del 50% del contributo previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di una fidejussione bancaria o assicurativa, oppure – in alternativa – nel caso di contratti di apprendistato di durata superiore ai 12 mesi, il pagamento di una somma, a titolo di acconto, pari a 1/3 del contributo concesso al termine del primo anno e di 2/3 al termine del secondo anno del contratto di apprendistato.
Il mancato rispetto delle procedure, così come l’assenza dei requisiti richiesti dalla normativa e il licenziamento della risorsa assunta avvenuto prima dello scadere del dodicesimo mese, determinano la revoca e la restituzione dei contributi.
Sul punto il Decreto prevede un controllo di monitoraggio fisico sulle attività intraprese su un minimo del 5% dei beneficiari delle agevolazioni.