Nuovo sgravio Under 36

Giovani (art. 1, comma 10, Legge n. 178/2020)
L’esonero contributivo previsto per favorire l’occupazione giovanile
stabile:
 è esteso alle nuove assunzioni a tempo indeterminato;
 alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a
tempo indeterminato;
 effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023;
 entro un limite annuo massimo di 8.000 euro.

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

L’esonero è pertanto riconosciuto:
 per le assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni di contratti a termine;
 effettuate nel biennio 2021-2022;
 in misura pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro;
 per un periodo massimo di 36 mesi;
 nel limite massimo di 6.000 euro annui;
 per le assunzioni di soggetti che non abbiano compiuto il 36esimo anno d’età alla data dell’assunzione agevolata (cioè 35 anni e 364 giorni)

L’agevolazione è concessa per un periodo massimo di 48 mesi nel caso in cui i datori di lavoro effettuino assunzioni in una sede o in un’unità produttive situate nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’esonero è subordinato inoltre al rispetto della seguente condizione: il datore di lavoro che intenda fruire dell’agevolazione non deve aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione e non deve procedere nei 9 mesi successivi la medesima data, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva del lavoratore per il quali si intende usufruire dell’esonero

L’agevolazione non si applica:
 alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni avvenute ai sensi dell’art. 1, commi 106 e 108, della Legge n. 205/2017 (assunzioni agevolate Legge di Bilancio 2018);
 ai contratti di apprendistato;
 ai contratti di lavoro domestico;
 ai rapporti di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale;
 alla conferma in servizio dell’apprendista.

L’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi” (cfr. art. 1, comma 114, della Legge n. 205/2017).


Non è cumulabile con:
• L’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi.
• Donne prive di impiego regolarmente retribuito (Legge n. 92/2012) né con l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne svantaggiate (Legge n. 178/2020).
• Decontribuzione Sud Legge n. 178/2020.