L’esonero contributivo previsto per favorire l’occupazione femminile:
è esteso alle nuove assunzioni a tempo indeterminato;
alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023;
entro un limite annuo massimo di 8.000 euro.
Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021- 2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Per effetto delle disposizioni richiamate dalla Legge di Bilancio 2021, l’esonero sembra essere riconosciuto:
per le sole assunzioni a tempo indeterminato ovvero per le trasformazioni di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato;
nel limite massimo di 18 mesi decorrenti dalla data di assunzione.
L’agevolazione è subordinata all’assunzione di donne che rientrino in una delle seguenti categorie di seguito riportate:
donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea (Regioni individuate periodicamente dalla Carta degli Aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea);
donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, occupate in una professione o settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna sulla base delle elaborazioni effettuate periodicamente dall’Istat. Per l’individuazione delle suddette aree per l’anno
2022 si rimanda al Decreto Interministeriale n. 327 del 16 novembre 2022);
donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Sono considerati soggetti privi di impiego regolarmente retribuito coloro i quali, nell’arco temporale richiesto dalla specifica disposizione di legge:
non abbiano prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di
lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi;
abbiano svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione, che corrisponde a imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni di cui all’art. 13, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Messaggio INPS n. 1421 del 6 aprile 2021 – Chiarimenti
L’incentivo in esame spetta per:
• le assunzioni a tempo determinato;
• le assunzioni a tempo indeterminato;
• le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. Il requisito di svantaggio della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”) deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio.
Messaggio INPS n. 1421 del 6 aprile 2021 – Chiarimenti
In virtù delle sopra esposte argomentazioni, si precisa ulteriormente, ad integrazione di
quanto già chiarito nella richiamata circolare, che:
• il beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati ai sensi della disciplina di cui all’art. 4, commi da 8 a 11, della Legge n. 92/2012 o di cui all’art. 1, commi da 16 a 19, della Legge di Bilancio 2021, e che, in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione;
• come già previsto nella circolare n. 32/2021, che l’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
Circolare INPS n. 32 del 22 febbraio 2021 – Durata dell’incentivo
Durata dell’incentivo:
• in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi (anche in caso di proroga fino al limite complessivo di 12 mesi);
• in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per 18 mesi;
• in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione (12 + 6).
Attenzione: Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.
Inoltre:
• le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto (ULA) calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
• il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione CE 2020/C 1863 recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e l’efficacia delle disposizioni in materia è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea (art. 108, paragrafo 3, del TFUE);
• gli oneri derivanti dalla presente agevolazione sono coperti con le risorse del programma Next Generation EU
